CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1439
1546 / 3261Dolo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1439