CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. III
Art. 1444
1551 / 3261Convalida.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1444