CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XII›Sez. II
Art. 1428
1535 / 3261Rilevanza dell'errore.
In vigore dal 19 apr 1942
L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1428