Art. 1421 · Legittimazione all'azione di nullità.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI

Art. 1421

1528 / 3280

Legittimazione all'azione di nullità.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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