CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo XI
Art. 1421
1528 / 3261Legittimazione all'azione di nullità.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1421