CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1398
1505 / 3261Rappresentanza senza potere.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1398