CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1388
Contratto concluso dal rappresentante.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1388