CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. II

Art. 1386

Caparra penitenziale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
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