CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. II
Art. 1386
1493 / 3261Caparra penitenziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1386