CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1381
Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1381