Art. 1388 · Contratto concluso dal rappresentante.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI

Art. 1388

1495 / 3280

Contratto concluso dal rappresentante.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
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