CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1393
1500 / 3261Giustificazione dei poteri del rappresentante.
In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1393