CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. II
Art. 1385
1492 / 3261Caparra confirmatoria.
In vigore dal 19 apr 1942
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1385