CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo VI
Art. 1387
1494 / 3261Fonti della rappresentanza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1387