CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1379
1486 / 3261Divieto di alienazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1379