CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1373
Recesso unilaterale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1373