CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo VSez. I

Art. 1373

Recesso unilaterale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1373

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