CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV
Art. 1368
Pratiche generali interpretative.
In vigore dal 19 apr 1942
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1368