Art. 1368 · Pratiche generali interpretative.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IV

Art. 1368

1475 / 3261

Pratiche generali interpretative.

In vigore dal 19 apr 1942
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1368