Art. 1375 · Esecuzione di buona fede.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I

Art. 1375

1482 / 3280

Esecuzione di buona fede.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1375