CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 1375
1482 / 3261Esecuzione di buona fede.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1375