Art. 1362 · Intenzione dei contraenti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IV

Art. 1362

1469 / 3261

Intenzione dei contraenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
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