CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV
Art. 1362
1469 / 3261Intenzione dei contraenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1362