CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo III

Art. 1357

Atti di disposizione in pendenza della condizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1357

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