Art. 1353
Contratto condizionale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1353
Contratto condizionale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1353
La disposizione permette a chi stipula un accordo di decidere che gli effetti dell'intero contratto o di una singola clausola dipendano da un evento futuro e incerto. In base alla scelta delle parti, tale evento può far iniziare a produrre gli effetti dell'accordo oppure determinarne la cancellazione. Si lascia quindi libertà ai contraenti di subordinare l'efficacia o lo scioglimento dell'intesa a circostanze non prevedibili con certezza.
La norma consente alle parti di regolare i propri interessi legando gli effetti del contratto al verificarsi di un evento non ancora certo.
Si applica a tutte le parti che stipulano un contratto o un singolo patto.
Due persone stipulano una compravendita stabilendo che il contratto produrrà effetti solo se l'acquirente otterrà un determinato finanziamento, che costituisce un evento futuro e incerto. Se l'evento si verifica, l'accordo diventa efficace; in alternativa, le parti possono stabilire che il verificarsi dell'evento risolva e sciolga il contratto già concluso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.