CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo III

Art. 1354

Condizioni illecite o impossibili.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1354

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