CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo III
Art. 1361
1468 / 3261Atti di amministrazione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1361