Art. 1358 · Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo III

Art. 1358

1465 / 3261

Comportamento delle parti nello stato di pendenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1358