CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo III
Art. 1355
1462 / 3261Condizione meramente potestativa.
In vigore dal 19 apr 1942
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1355