Art. 1355 · Condizione meramente potestativa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo III

Art. 1355

1462 / 3261

Condizione meramente potestativa.

In vigore dal 19 apr 1942
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1355