CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1338

Conoscenza delle cause d'invalidità.

In vigore dal 19 apr 1942
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1338

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