CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1333
Contratto con obbligazioni del solo proponente.
In vigore dal 19 apr 1942
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1333