Art. 1333 · Contratto con obbligazioni del solo proponente.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1333

1440 / 3261

Contratto con obbligazioni del solo proponente.

In vigore dal 19 apr 1942
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1333