Art. 1337 · Trattative e responsabilità precontrattuale.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I

Art. 1337

1444 / 3280

Trattative e responsabilità precontrattuale.

In vigore dal 19 apr 1942
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
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