CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1337
1444 / 3261Trattative e responsabilità precontrattuale.
In vigore dal 19 apr 1942
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1337