CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1326

Conclusione del contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1326

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