CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 1324

Norme applicabili agli atti unilaterali.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1324

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