CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 1324
1431 / 3261Norme applicabili agli atti unilaterali.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1324