CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 1323
Norme regolatrici dei contratti.
In vigore dal 19 apr 1942
Tutti i contratti, ancorchè non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1323