Art. 1319 · Diritto di esigere l'intero.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV

Art. 1319

1421 / 3280

Diritto di esigere l'intero.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1319