Art. 1319 · Diritto di esigere l'intero.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. IV

Art. 1319

1421 / 3261

Diritto di esigere l'intero.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1319