Art. 1312 · Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1312

1414 / 3261

Pagamento separato dei frutti o degli interessi.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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