Art. 1302 · Compensazione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1302

1404 / 3261

Compensazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo. A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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