CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1302
1404 / 3261Compensazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1302