CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1294

Solidarietà tra condebitori.

In vigore dal 19 apr 1942
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1294

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo