CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1294
1396 / 3261Solidarietà tra condebitori.
In vigore dal 19 apr 1942
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1294