CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1293

Modalità varie dei singoli rapporti.

In vigore dal 19 apr 1942
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1293

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