CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1288
Impossibilità di una delle prestazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1288