Art. 1286
Facoltà di scelta.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1286
Facoltà di scelta.
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La facoltà di scegliere quale prestazione compiere spetta di regola al debitore, a meno che non sia stata espressamente assegnata al creditore o a un terzo. La decisione presa diventa definitiva e irrevocabile nel momento in cui una delle due prestazioni viene eseguita oppure quando la dichiarazione di scelta viene comunicata alla controparte (o a entrambe le parti, se a scegliere è un terzo). Qualora la scelta competa a più persone contemporaneamente, il giudice può fissare un termine entro cui decidere. Se i soggetti incaricati non provvedono entro la scadenza stabilita, la scelta viene effettuata direttamente dal giudice.
La norma stabilisce a quale soggetto spetti e con quali modalità si perfezioni la facoltà di scegliere quale prestazione eseguire, garantendo certezza sul momento in cui tale decisione diventa definitiva e risolvendo eventuali situazioni di stallo.
Si applica a debitori, creditori o soggetti terzi chiamati a operare la scelta tra più prestazioni nell'ambito di un'obbligazione, nonché al giudice nei casi di mancata decisione nei termini.
Un debitore deve consegnare a scelta un'auto o una moto al creditore. Il debitore invia una comunicazione al creditore dichiarando di voler consegnare l'auto: da questo momento la scelta è irrevocabile e il debitore è tenuto a fornire quel bene specifico.
La dichiarazione di scelta deve essere comunicata all'altra parte o a entrambe se compiuta da un terzo; in caso di pluralità di soggetti e mancata decisione entro il termine fissato, la facoltà di scelta viene rimessa al giudice.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.