CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 1286

Facoltà di scelta.

In vigore dal 19 apr 1942
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1286

In sintesi

La facoltà di scegliere quale prestazione compiere spetta di regola al debitore, a meno che non sia stata espressamente assegnata al creditore o a un terzo. La decisione presa diventa definitiva e irrevocabile nel momento in cui una delle due prestazioni viene eseguita oppure quando la dichiarazione di scelta viene comunicata alla controparte (o a entrambe le parti, se a scegliere è un terzo). Qualora la scelta competa a più persone contemporaneamente, il giudice può fissare un termine entro cui decidere. Se i soggetti incaricati non provvedono entro la scadenza stabilita, la scelta viene effettuata direttamente dal giudice.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce a quale soggetto spetti e con quali modalità si perfezioni la facoltà di scegliere quale prestazione eseguire, garantendo certezza sul momento in cui tale decisione diventa definitiva e risolvendo eventuali situazioni di stallo.

A chi si applica

Si applica a debitori, creditori o soggetti terzi chiamati a operare la scelta tra più prestazioni nell'ambito di un'obbligazione, nonché al giudice nei casi di mancata decisione nei termini.

Esempio pratico

Un debitore deve consegnare a scelta un'auto o una moto al creditore. Il debitore invia una comunicazione al creditore dichiarando di voler consegnare l'auto: da questo momento la scelta è irrevocabile e il debitore è tenuto a fornire quel bene specifico.

Adempimenti e conseguenze

La dichiarazione di scelta deve essere comunicata all'altra parte o a entrambe se compiuta da un terzo; in caso di pluralità di soggetti e mancata decisione entro il termine fissato, la facoltà di scelta viene rimessa al giudice.

Domande frequenti

A chi spetta la facoltà di scelta se le parti non hanno stabilito nulla?La scelta spetta di norma al debitore, salvo che non sia stata espressamente attribuita al creditore o a un terzo.
Quando la scelta diventa irrevocabile?Diventa irrevocabile con l'effettiva esecuzione di una delle due prestazioni oppure con la comunicazione della dichiarazione di scelta all'altra parte (o a entrambe le parti, se compiuta da un terzo).
Cosa succede se la scelta spetta a più persone e queste non decidono?Il giudice può fissare un termine entro cui effettuare la scelta; se le persone incaricate non decidono entro tale termine, la scelta viene compiuta dal giudice stesso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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