Art. 1282
Interessi nelle obbligazioni pecunarie.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1282
Interessi nelle obbligazioni pecunarie.
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I crediti di somme di denaro determinati nel loro ammontare e già riscuotibili producono interessi in modo automatico, a meno che la legge o un accordo prevedano diversamente. Per i crediti relativi a fitti e pigioni, invece, gli interessi decorrono solo dopo la costituzione in mora del debitore, salvo diverso accordo. Infine, per le spese sostenute su cose che devono essere restituite, non maturano interessi per il periodo in cui chi ha sostenuto le spese ha goduto gratuitamente del bene senza obbligo di rendiconto.
La norma mira a riconoscere automaticamente un frutto civile (gli interessi) sulle somme di denaro determinate ed esigibili, compensando il creditore che è temporaneamente privato della disponibilità del proprio denaro.
Si applica a chiunque sia creditore o debitore di somme di denaro determinate ed esigibili, inclusi proprietari, inquilini e soggetti tenuti alla restituzione di beni.
Un professionista emette una fattura per un compenso determinato che scade oggi e non viene pagata: su tale importo iniziano a maturare automaticamente gli interessi. Se invece si tratta di canoni di affitto arretrati, gli interessi iniziano a decorrere solo dopo che il locatore ha formalmente costituito in mora l'inquilino.
I debitori di somme liquide ed esigibili sono tenuti a corrispondere gli interessi maturati; per i canoni di affitto è necessario l'adempimento della costituzione in mora affinché decorrano gli interessi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.