CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 1280
Debito di specie monetaria avente valore intrinseco.
In vigore dal 19 apr 1942
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprechè la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1280