CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. I

Art. 1281

Leggi speciali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali. Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1281

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