CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 1281
1383 / 3261Leggi speciali.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1281