CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 1283
Anatocismo.
In vigore dal 19 apr 1942
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1283