CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1287
Decadenza dalla facoltà di scelta.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1287