Art. 1287 · Decadenza dalla facoltà di scelta.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. II

Art. 1287

1389 / 3261

Decadenza dalla facoltà di scelta.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
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