CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1291
Obbligazione con alternativa multipla.
In vigore dal 19 apr 1942
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1291