Art. 1291 · Obbligazione con alternativa multipla.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II

Art. 1291

1393 / 3280

Obbligazione con alternativa multipla.

In vigore dal 19 apr 1942
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1291