CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 1291
1393 / 3261Obbligazione con alternativa multipla.
In vigore dal 19 apr 1942
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1291